OBBLIGO DI CENSIMENTO E MAPPATURA DELL'AMIANTO

 

 

 

In base a quanto stabilito dalla legge regionale 29 settembre 2003, n. 17 (art. 3, comma 2) tutti i soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti, luoghi e mezzi di trasporto, nei quali vi è presenza di amianto, debbono denunziare all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio tutte le strutture, compresi i manufatti di cemento-amianto, nelle quali sia stata accertata la presenza di detto materiale. 

 

Tutti i proprietari / amministratori dovranno, pertanto, autonotificare  tutte le strutture in cui sia stata accertata la presenza di amianto, facendo tempestivamente pervenire all’Azienda gli appositi moduli predisposti dalla Regione Lombardia – mod. NA/1 o, se del caso, mod. NA/2 -, reperibili sul sito della Regione Lombardia: www.regione.lombardia.it, bollettino BURL n. 3  anno 2006, secondo supplemento straordinario o reperibili presso l’Ufficio Tecnico Comunale.

 

Luvinate, lì 1 febbraio 2007

 

Il Sindaco:

    

    Silvano Calderato